DL RILANCIO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE: MISURE DI INTERESSE PER L’EDITORIA LOCALE
Mauro Mosconi | 20 maggio 2020

Finalmente, dopo lunga attesa, nella gazzetta ufficiale n. 128 del 19/5/2020 risulta pubblicato il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Di seguito le novità rilevanti per il settore dell’editoria locale.

 

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

 

All’art. 186 del decreto viene previsto che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per i soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che investono in pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (invece del 30% già previsto nel DL Cura Italia), entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche “locali e nazionali”, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato. La norma sarebbe apprezzabile se non fosse che al successivo capoverso di precisa che “alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (pertanto ai contributi all’editoria previsti a favore della carta stampata e digitale) e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico (quindi ai contributi previsti a favore dell’emittenza radio-televisiva locale)”. Quindi riepiloghiamo, viene previsto un credito d’imposta per i soggetti che investono in pubblicità pari al 50% dell’investimento complessivo, per 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ed anche nazionali, salvo che alla copertura di tale credito d’imposta si provvederà mediante riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Quindi potranno accedere al credito d’imposta anche Mediaset, SKY, LA7, La Repubblica, Il Corriere della Sera, etc.

Unica nota positiva che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per le finalità del suddetto credito d’imposta, verrà incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Sembra sinceramente incomprensibile la volontà di estendere il credito d’imposta a favore anche dei grandi player editoriali e radiotelevisivi, magari anche quotati in borsa, a scapito dei fondi previsti alla piccola editoria e dell’emittenza radiotelevisiva locale. E comunque, essedo il tetto di spesa pari a 60 milioni di euro (tra editoria ed emittenza), ciò vuol dire che laddove si dovessero ricevere richieste superiori a tale tetto massimo di spesa (cosa quantomai scontata) si procederà a riparto percentuale tra gli aventi diritto. Ciò renderà la norma molto poco rilevante per il settore dell’editoria locale.

 

 

Credito d’imposta per i servizi digitali

 

L’art. 190 prevede per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritti al ROC, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d’imposta è previsto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa ed è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonti non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (contributi all’editoria cartacea e digitale).

 

 

Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti all’editoria

 

 

Al fine di garantire il pagamento dell’acconto entro i termini di legge del contributo all’editoria a favore delle imprese indicate all’art. 2 comma 1 lettera a, b, c, d del D.lvo 70/2017, limitatamente all’annualità 2019, non si applicano le disposizioni contenute all’art. 11 comma 3, 2 periodo (ossia la verifica della regolarità contributiva e dell’inadempienza di obbligo di versamento derivante da una o più cartelle esattoriali). Resta ferma la verifica della regolarità previdenziale per l’ottenimento del saldo dei contributi.

 

 

Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

 

All’art. 188 è previsto per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (contributi diretti all’editoria).

 

Altre norme che potrebbero interessare il comparto dell’editoria locale sono contenute sono all’art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP), all’art. 28 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), agli artt. 68, 70, 71 (Semplificazione delle procedure per cassa integrazione) e all’art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi).

Commenti